BREAKING NEWS:
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, della Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. n. 131/2024 (c.d. “Salva infrazioni”), finalizzato all’attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Tra le misure inserite in sede di conversione, si segnala l’introduzione dell’art.16-ter che ha abrogato l’art. 8, comma 35 della Legge n. 66/1988 che esclude da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
Con tale modifica, il legislatore italiano si è così allineato all’orientamento avallato dalla Corte di Giustizia UE, secondo la quale il distacco di personale viene considerato come una prestazione di servizi e quindi imponibile ai fini IVA.
L’articolo 16-ter sopra citato prevede, dunque, l’abrogazione totale dell’articolo 8, comma 35, della Legge 67/1988, per i prestiti ed i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatti salvi i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.
Pertanto, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante, saranno imponibili ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.
Comments