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Con nota 594995/RU del 25 settembre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2024.
L’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente , a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore”.
Si rammenta inoltre che in sede di conversione del D.L. 29.5.2023 (Legge 26.7.2023 n. 95) è stato inserito l’articolo 3 quinquies con il quale il gasolio paraffinico (HVO) viene equiparato fiscalmente al gasolio commerciale, in merito alle accise ed al rimborso delle accise.
La riduzione delle accise relativa al III trimestre 2024 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2024.
L’articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; tale limite è stato fissato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo; risulta quindi fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso e, per questo motivo, sono state apportate le relative modifiche al quadro A1 della dichiarazione dove nella colonna “chilometri percorsi” dovranno essere indicati i chilometri percorsi da ciascun veicolo nel periodo 1°luglio al 30 settembre ed i litri consumati nel medesimo periodo.
Si rammenta inoltre che:
nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;
il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale è opportuno effettuare l’invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell’Ufficio;
il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2025 e qualora il credito non venga utilizzato entro tale termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2026;
il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).
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